Nella seduta del 27 febbraio 2024, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge – già approvato dalla Camera con modifiche il 7 febbraio scorso – recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (il “DDL Capitali” o “DDL”).
Il DDL contiene misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l’accesso e la permanenza delle imprese nell’ambito dei mercati finanziari senza ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell’integrità del mercato. In particolare, il DDL Capitali costituisce una riforma organica volta ad incentivare la quotazione delle società, anche al fine di sostenere le imprese che puntano a crescere e ad aumentare la propria competitività mediante il ricorso al mercato dei capitali.
Riprendendo gli elementi informativi e i suggerimenti operativi riepilogati negli interventi e nei documenti predisposti negli anni scorsi in materia[1], il DDL Capitali interviene modificando l’attuale quadro normativo con misure in materia di accesso e permanenza ai mercati volte non solo a rendere maggiormente fruibili le informazioni fornite dalle società ma anche ad incentivare il rimpatrio delle società italiane quotate su mercati esteri.
Il testo approvato entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Si riporta di seguito un’analisi delle principali novità introdotte con il DDL.
ART. 1 – TECNICHE ALTERNATIVE PER L’AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 1 integra l’art. 30, comma 2, del Testo Unico Finanziario – D. Lgs. n.58 del 1998 (il “TUF”) introducendo una nuova ipotesi di esenzione della disciplina delle offerte fuori sede, applicabile a offerte di vendita o sottoscrizione di azioni proprie o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni (i) se effettuate da emittenti quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (ciascuno, un “MTF”) italiani o di Paesi dell’Unione Europea, e (ii) a condizione che siano effettuati dall’emittente attraverso propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi superiori o uguali a 250.000 euro.
La ratio della modifica
Ai sensi del TUF, i contratti contenenti un’offerta fuori sede, ovvero la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, hanno un’efficacia sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore, al quale è riservata la facoltà di recesso (senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato). Ampliando i casi di esenzione da tale disciplina, il DDL semplifica e accelera l’ammissione a negoziazione ai casi c.d. “di auto-collocamento”, per i quali non sussiste un chiaro bisogno di protezione verso l’investitore.
L’esenzione non trova applicazione con riferimento alle azioni emesse da Sicav e Sicaf.
ART. 2 – ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI PMI EMITTENTI AZIONI QUOTATE
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 2 modifica la lettera w-quater.1) dell’art. 1 del TUF, estendendo la definizione di PMI a tutti gli emittenti con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro.
La ratio della modifica
Attualmente il TUF stabilisce che, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sono da considerarsi PMI le impresi emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro, salvo gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. L’innalzamento a 1 miliardo di tale soglia per effetto del DDL comporterà l’applicazione di una serie di semplificazioni normative ad un numero maggiore di soggetti di minori dimensioni, in ottemperanza al principio di proporzionalità. Si ricorda infatti che per gli emittenti che si qualificano come PMI:
1) in materia di trasparenza degli assetti proprietari, è previsto l’innalzamento della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare ai sensi dell’art. 120 del TUF dal 3% al 5%;
2) in tema di offerte pubbliche d’acquisto obbligatorie: (a) l’individuazione dell’ulteriore soglia OPA al 25% è prevista solo per le società che non sono PMI (b) gli emittenti PMI possono stabilire, per via statutaria, una soglia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria diversa dal 30% purché compresa tra il 25% e il 40% ; e (c) gli emittenti PMI possono esercitare la facoltà di opt-out statutario dell’obbligo di OPA da consolidamento nei primi cinque anni dalla quotazione.
ART. 3 – DEMATERIALIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 3 introduce la possibilità di dematerializzare le quote delle S.r.l. piccole e medie imprese. Alle quote emesse in forma “scritturale” (ossia dematerializzata) si applicherà la disciplina sulla gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli artt. da 83-bis a 83-quaterdecies del TUF. L’aggiornamento del libro soci di tali società seguirà pertanto regole diverse per:
1) le quote di S.r.l. PMI non dematerializzate (in questo caso “devono essere indicati nel libro soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci”);
2) le quote di PMI dematerializzate (in tale ipotesi, “la società è tenuta ad aggiornare il libro soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall’articolo 83-undecies, comma 1”). Viene quindi replicata per queste quote la disciplina sui compiti dell’intermediario (art. 83-novies del TUF) e sulla identificazione degli azionisti (art. 83-duodecies del TUF).
Per permettere il raccordo con la disciplina previgente, la nuova norma modifica inoltre: (i) l’art. 26 del D. Lgs. n.179 del 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge n. 221 del 2012; e (ii) l’art. 100-ter del TUF sulle offerte di crowdfunding (il regime delle quote in forma dematerializzata viene previsto come alternativo a quello delle quote di S.r.l. sottoscritte nei portali di crowdfunding).
La ratio della modifica
Accordando l’utilizzo dello strumento dematerializzato anche alle piccole e medie imprese, il DDL semplifica le procedure e riduce i costi e gli oneri amministrativi legati all’emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, favorendo così l’apertura al mercato delle PMI e delle start-up innovative.
ART. 4 – RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI
Modifica al quadro normativo attuale
Con l’articolo in esame, al comma 1, si propone di alleggerire notevolmente la disciplina applicabile agli emittenti diffusi. Delle proposte di modifica al TUF, si segnalano in particolare quelle relative:
1) all’art. 83-sexies, comma 3 del TUF, laddove si propone di sopprimere la regola che impone il termine di 2 giorni non festivi per la registrazione sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto degli strumenti finanziari oggetto di comunicazione nelle assemblee dei portatori di strumenti finanziari diffusi;
2) all’art. 102, comma 4 del TUF, per cui si propone di (i) eliminare il termine di approvazione di 30 giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari diffusi tra il pubblico; e (ii) prevedere tale termine in relazione alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari negoziati su MTF;
3) all’art. 114-bis del TUF, ove si stabilisce che la disciplina ivi dettata dei piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, nonché di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate, si applichi solo agli emittenti quotati; si propone quindi di abrogare il comma 2, che prevede che le disposizioni che precedono trovino applicazione anche nei confronti degli emittenti titoli diffusi;
4) agli artt. 116 e 118, comma 2, del TUF riguardanti gli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e gli obblighi informativi in capo a tali emittenti di cui all’art. 114, commi 5 e 6, che si propone siano abrogati (con, inter alia, conseguente soppressione della definizione di Emittenti Diffusi di cui all’art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob 11971/99 (il “RE”), che si propone di introdurre direttamente nel Codice Civile al nuovo art. 2325-ter, cfr. infra);
5) all’art. 148-bis del TUF, laddove si propone di precisare che la disciplina sul cumolo degli incarichi descritta in tale disposizione non si applichi agli emettenti di strumenti finanziari diffusi.
Inoltre, l’articolo in esame:
La ratio della modifica
Le modifiche apportate dal DDL “ordinano” l’attuale disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi, caratterizzata dall’esistenza di più discipline parallele (una di derivazione europea connessa agli MTF e ai mercati di crescita delle PMI e l’altra di derivazione nazionale) che insistono sulle imprese che intendono perseguire un percorso di apertura al mercato dei capitali. Di qui, la necessità di una riforma complessiva della disciplina in materia che tenga conto delle evoluzioni normative promosse anche dal legislatore europeo e che siano funzionali alla realizzazione di un corretto equilibrio tra (i) esigenza di sviluppo del mercato dei capitali e (ii) tutela degli investitori.
ART. 5 – ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ AVENTI AZIONI NEGOZIATE SU MTF DELLA FACOLTÀ DI REDIGERE IL BILANCIO SECONDI I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 5 modifica l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 38 del 2005, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, introducendo per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
La ratio della modifica
Il DDL Capitali amplia il novero dei soggetti a cui è data la possibilità di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, così favorendo l’armonizzazione delle regole contabili che, negli ultimi anni, ha rappresentato uno dei principali obiettivi della Comunità europea per agevolare lo sviluppo e l’efficienza dei mercati finanziari europei.
ART. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLOTTANTE
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 6 modifica l’art. 112 del TUF sopprimendo il potere discrezionale, attribuito alla Consob, di aumentare – per singole società – la percentuale prevista dell’art. 108 del TUF.
La ratio della modifica
L’eliminazione del richiamato potere della Consob rappresenta la volontà del DDL di armonizzare il sistema normativo italiano con gli altri ordinamenti europei, ove tale facoltà non si riscontra.
ART. 7 – MODIFICA IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONI DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETÀ PER AZIONI E DI TITOLI DI DEBITO EMESSI DA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 7 modifica gli artt. 2412 e 2483 del Codice Civile prevedendo:
1) una deroga ai vincoli previsti per l’emissione di obbligazioni e titoli di debito, rispettivamente per le S.p.A. e le S.r.l., nel caso in cui tale emissione sia destinata ad essere sottoscritta esclusivamente da investitori istituzionali; la società potrà quindi emettere obbligazioni per una somma complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato quando la sottoscrizione e la successiva circolazione sia riservata unicamente ad investitori professionali; e
2) una deroga all’obbligo di interposizione – con finalità di garantire la solvenza – da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale.
La ratio della modifica
Le modifiche che il DDL intende apportare agli artt. 2412 e 2483 del Codice Civile sono finalizzate ad agevolare l’emissione di titoli di debito da parte delle società di capitale non quotate in mercati regolamentati.
ART. 8 – SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 8 modifica gli artt. 66-bis e 66-ter del TUF con lo scopo di sopprimente la possibilità riconosciuta alla Consob, rispettivamente di:
1) determinare con propri regolamenti i requisiti di quotazione delle società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione europea, e di società finanziare il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni; restano invece in vigore le disposizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte a direzione e coordinamento;
2) sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione alla quotazione di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, dalle banche UE e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni.
La ratio della modifica
L’intervento del DDL sulle prerogative della Consob è diretto a semplificare le procedure di ammissione alla negoziazione nonché ad eliminare gli aggravi procedurali emersi nella prassi applicativa. Inoltre, il sistema normativo italiano verrebbe così allineato con l’intervenuta armonizzazione dei requisiti minimi di ammissione a un mercato regolamentato a livello di diritto eurounionale – MIFID II, nonché con le procedure di ammissione alla quotazione degli altri Paesi europei.
ART. 9 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI APPROVAZIONE DEL PROSPETTO E DELLA RESPONSABILITÀ DEL COLLOCATORE
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 9:
1) modifica l’art. 94, comma 2 del TUF precisando che, in materia di offerta al pubblico, i termini di approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto. Qualora la Consob accerti che tale bozza non risponda ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che siano necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicheranno la procedura e i termini di cui all’art. 20 del Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d “Regolamento Prospetto”) secondo l’approccio proporzionato previsto dall’art. 41 del Regolamento delegato (UE) 2019/980; e
2) abroga il comma 7 dell’art. 94 del TUF, che attualmente prevede la responsabilità dell’intermediario responsabile del collocamento per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole.
La ratio della modifica
La modifica del DDL Capitali riguardante i termini di decorrenza per l’approvazione del prospetto contribuisce a ridurre le incertezze interpretative legate ai termini dell’istruttoria e consentono che la procedura di controllo e l’approvazione del prospetto si svolga in modo efficiente e tempestivo.
Per quanto riguarda la modifica inerente alla responsabilità del collocatore, la stessa contribuisce ad allineare il quadro normativo italiano a quello europeo, che non ha mai previsto nella propria regolamentazione tale figura. Restano in ogni caso ferme in materia le norme a tutela degli investitori di cui, inter alia, agli artt. 21 del TUF e 34-decies del RE, 95, comma 2, del TUF e 34-sexies del RE, oltre che le disposizioni in tema di market abuse.
ART. 10 – ABROGAZIONE DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAGLI AZIONISTI DI CONTROLLO
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 10 abroga l’art. 114, comma 7 del TUF, sopprimendo così l’obbligo di segnalazione alla Consob delle operazioni di internal dealing effettuate, anche per persona interposta, da parte degli azionisti di controllo o dai soggetti che detengano almeno il 10% del capitale della società.
La ratio della modifica
Sopprimendo tale obbligo, il DDL permette di allineare il quadro normativo italiano a quello europeo. Restano fermi gli ulteriori presidi a tutela degli investitori attraverso i quali si realizza la divulgazione delle informazioni sulle operazioni effettuate su azioni dell’emittente che possono avere un impatto sul mercato. In particolare, la Consob può sempre richiedere, anche in via generale, la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti nonché esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva, ai sensi rispettivamente degli artt. 114, comma 5, e 115, comma 2, del TUF.
ART. 11 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI QUOTATE
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 11 introduce nel TUF l’art. 135-undecies.1 consentendo, nei casi contemplati dallo statuto, che le assemblee delle società quotate e di quelle ammesse alla negoziazione su un MTF si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, al quale i soci possono conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF.
Per le società quotate, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno – e/o su altre materie ove consentito dalla legge – entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea. Resta fermo: (i) quanto previsto in tema di integrazione dell’ordine del giorno dall’art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF; (ii) la ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del TUF.
Inoltre, si prevede che il diritto di porre domande possa essere esercitato unicamente prima dell’assemblea.
Il comma 2 dell’art. 11 in esame prevede poi che il termine di cui all’art. 106, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020 n.18 sia differito al 31 dicembre 2024. Pertanto, le società quotate e gli emittenti MTF potranno continuare a prevedere l’intervento e il voto in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato per tutto l’anno in corso, a prescindere dalla presenza o meno della relativa clausola nel proprio statuto.
La ratio della modifica
Le disposizioni introdotte dal DDL Capitali rendono permanente quanto previsto dall’art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e introdotto durante la pandemia Covid-19, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte dal Governo. La possibilità di continuare a svolgere l’assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato si allinea inoltre con l’evoluzione da tempo in corso del modello decisionale dei soci articolato in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell’assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente; e l’espressione del voto del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione. In tale contesto, il ruolo dell’assemblea non è più strettamente legato ad una funzione informativa, di dibattito e di confronto al fine della definizione della decisione di voto da esprimere, ma si riduce ad un momento in cui gli investitori istituzionali e i gestori di attività esprimono un voto già definito ben prima dell’evento assembleare.
ART. 12 – LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SOCIETÀ PER AZIONI QUOTATE
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 12 prevede l’inserimento di un nuovo art. 147-ter.1 all’interno del TUF, ai sensi del quale lo statuto delle società quotate può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista per l’elezione dei nuovi componenti dell’organo di amministrazione (la “Lista CdA Uscente”). In tal caso:
1) la Lista CdA Uscente dovrà essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e dovrà contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere più un terzo;
2) la Lista CdA Uscente così formata dovrà essere depositata e resa pubblica almeno 40 giorni prima della data dell’assemblea (con riferimento alle liste presentate dai soci, è previsto il deposito delle stesse presso l’emittente almeno 25 giorni prima della data dell’assemblea e la pubblicazione almeno 21 giorni prima di quest’ultima);
3) qualora la Lista CdA Uscente ottenga la maggioranza dei voti in assemblea, è previsto che:
a) numero dei componenti spettanti alla Lista CdA Uscente sia stabilito una volta determinato il numero di componenti spettanti alla/e lista/e di minoranza, secondo quanto di seguito meglio descritto;
b) l’assemblea proceda ad una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato presentato nella Lista CdA Uscente, esaurita la quale verranno eletti (in ragione dei componenti da assegnare) i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra candidati, si procederà in base all’ordine progressivo con il quale gli stessi risultano elencati nella Lista CdA Uscente;
c) per l’elezione dei candidati della/e lista/e di minoranza:
4) inoltre, sempre per il caso in cui la Lista CdA Uscente sia risultata quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, gli statuti dovranno prevedere che il comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia presieduto da 1 amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti dalle liste di minoranza.
Nell’ipotesi in cui dovesse essere presentata solo la Lista CdA Uscente, tutti i consiglieri da eleggere saranno tratti per intero da quest’ultima; nulla prevede invece la norma nell’ipotesi in cui la Lista CdA Uscente non ottenga la maggioranza dei voti.
L’art. 12 del DDL Capitali, inoltre:
La ratio della modifica
Mediante l’introduzione del nuovo art. 147-ter.1 TUF, viene espressamente riconosciuta, in via legislativa, la possibilità per gli emittenti quotati di prevedere in statuto che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una propria lista. La nuova previsione normativa risponde così ad una “esigenza” già manifestata in passato e ammessa dalla prassi e dalla dottrina, come peraltro confermato dalle indicazioni contenute nella Raccomandazione n. 19, lett. d), di cui al codice di corporate governance per le società quotate adottato da Borsa Italiana. Inoltre, anticipando a 40 giorni il termine per la pubblicazione della Lista CdA Uscente, viene così implicitamente consentito ai soci (che ne potranno prenderne visione prima del termine di scadenza per la presentazione di una propria lista), di poter eventualmente decidere di non presentare ulteriori candidature.
ART. 13 E ART. 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOTO PLURIMO E DI VOTO MAGGIORATO
Modifica al quadro normativo attuale
Con riferimento alle società non quotate, l’art. 13 modifica l’art. 2351, comma 4, del Codice Civile incrementando da 3 a 10 il numero di voti che può essere assegnato per statuto a ciascuna azione a voto plurimo.
Per quanto riguarda invece le società quotate, grazie all’art.14 del DDL le stesse possono prevedere statutariamente che:
1) ad ogni azione che abbia già maturato la maggiorazione del voto “ordinaria” possa essere attribuito un voto ulteriore alla scadenza di ogni successivo periodo di 12 mesi in cui l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto, sino ad un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione;
2) gli azionisti che non abbiano concorso all’approvazione della modifica statutaria finalizzata all’introduzione della maggiorazione c.d. “rafforzata” avranno il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile[3].
Il DDL Capitali prevede inoltre:
La ratio della modifica
Incrementando il numero di voti per azioni a voto plurimo, il DDL favorisce l’apertura alla scelta dell’Italia come Stato membro di costituzione.
Con le modifiche alla disciplina del voto maggiorato, si creano invece nuove opportunità di investimento in Italia e si incentiva in generale il ricorso al mercato di capitali.
ART. 17 – SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI RAPPRESENTANZA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO IN ASSEMBLEA
Modifica al quadro normativo attuale
L’art. 17 modifica l’art. 24, comma 1, lett. c) del TUF e deroga l’art. 2372 del Codice Civile prevedendo la possibilità di conferire ad un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in luogo di una singola assemblea.
La ratio della modifica
La modifica apportata dal DDL è frutto della recezione nell’ordinamento italiano delle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2017/829 (c.d. Shareholders’ Rights Directive – SRD II) volta a favorire l’esercizio dei diritti degli azionisti (ivi inclusi quelli di voto) e un ruolo attivo dei gestori di attivi e investitori istituzionali nella governance delle società partecipate, con l’obbiettivo della creazione di valore nel lungo periodo anche in considerazione delle nuove sfide relative alla sostenibilità. Infatti, l’intervento del DDL permette di ridurre l’asimmetria dell’ordinamento italiano, causa di effetti negativi sulla capacità concorrenziale dei fondi italiani, con quello degli altri Stati membri ove, non solo, non si ritrovano vincoli analoghi, ma è possibile per i gestori di attivi costituire fondi comuni anche per singoli investitori istituzionali, potendo così esercitare direttamente i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari gestiti.
***
Ai sensi dell’art. 19 del DDL Capitali, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
***
Note:
[1] Tra cui il report commissionato nel 2020 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze “OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)” e il Libro Verde del 2022 su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”.
[2] Per quanto riguarda gli emittenti azioni, essi dovranno: (i) possedere azionisti (diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3% al capitale sociale) in numero superiore a 500 con una percentuale complessiva di capitale sociale almeno pari al 5%; e (ii) superare almeno due delle tre soglie indicate all’art. 2435-bis, comma 1 del Codice Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero 4.400.000 euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 50 unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Per quanto gli emittenti obbligazioni, essi dovranno aver emesso obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 500.
[3] Il DDL non interviene sull’art. 127-sexies del TUF, che prevede, tra le altre cose, che:
1) gli statuti delle società quotate non possano prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo;
2) le società quotate possano mantenere le azioni a voto plurimo emesse prima della quotazione e, al fine di mantenere inalterati i rapporti tra le varie categorie di azioni, possano emettere ulteriori azioni a voto plurimo (unicamente a favore di coloro che già ne siano titolari) ma limitatamente ai casi di: (a) aumento di capitale gratuito o mediante nuovi conferimenti senza esclusione del diritto di opzione; (b) fusione o scissione;
3) gli statuti delle società quotate che prevedono le azioni a voto a plurimo non possano introdurre le disposizioni in materia di maggiorazione del diritto di voto.
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